sabato 15 marzo 2008

LA CASSAZIONE E IL DIRITTO ALL'ABITARE

Tutto quello che la Cassazione ha detto

(inviato al periodico dell'ATC)

La Corte ha preso in esame e accolto positivamente due ricorsi, uno di una cittadina, l'altro del Presidente di un Municipio di Roma, contro sentenze di condanna pronunciate da tribunali ordinari per, rispettivamente, occupazione abusiva e abuso d'ufficio . La cittadina aveva occupato un alloggio di ERP, il Presidente aveva requisito 15 appartamenti vuoti per assegnarli a cittadini senzacasa.

Gli argomenti usati dalla Suprema Corte per restituire queste sentenze ai tribunali ordinari (in parole povere, avete sbagliato, rifate le sentenze) sono assai più rilevanti del conseguente venir meno della condanna e pertanto vanno riferiti con le stesse parole dei giudici della Corte.

Per quanto riguarda la cittadina condannata per occupazione abusiva , le sue condizioni di indigenza non le permettevano, si legge nella sentenza, «alcuna possibilità di rivolgersi al mercato libero degli alloggi» ed inoltre non era stato considerato che aveva agito «in stato di necessità» per accedere «al diritto all'abitazione ed al diritto alla salvaguardia della salute sua e del figlio».

Per quanto riguarda il Presidente del Municipio condannato per abuso di ufficio , nella sentenza si legge che «rientrano nel concetto di danno grave alla persona" non solo la lesione della vita o dell'integrità fisica, ma anche quelle situazioni che attentano alla sfera dei diritti fondamentali della persona». Perciò «in tale previsione rientrano anche quelle situazioni che minacciano solo indirettamente l'integrità fisica in quanto si riferiscono alla sfera dei beni primari collegati alla personalità, tra i quali deve essere ricompreso il diritto all'abitazione in quanto l'esigenza di un alloggio rientra fra i bisogni primari della persona».

Con queste sentenze la Corte ha affermato che certi atti, agiti per sospendere una lesione grave dei diritti costituzionali, non sono reato; non è reato occupare, non è reato requisire. La Corte non ha affermato alcun diritto all'occupazione o alla requisizione, ha avvertito con autorevolezza che un problema sociale non può essere consegnato ai tribunali e negato con condanne di reato.

Chi ha frainteso, gridando alla violazione del diritto di proprietà o evocando scenari di sopraffazione, lo ha fatto di proposito per sollevare un polverone attorno a quel problema (gravissimo e insoluto) e per ridurlo ad una semplice questione di regole e di comportamenti individuali.

Anche la legge regionale 46/95, con attenzione alle circostanze in cui il bisogno all'abitare viene negato ( in presenza di situazioni di emergenza abitativa ) autorizza l'assegnazione temporanea (2 anni) di alloggi popolari a persone o famiglie che occupano abusivamente un alloggio di EDR ( anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 ).

Ai nostri orecchi, di volontari di una associazione che da anni si batte per impedire che i drammi degli sfratti e degli sgomberi si compiano, le parole dei giudici della Cassazione giungono con un contenuto di verità e di conferma. Possiamo immaginare invece il fastidio di chi considera sacra la proprietà privata e le case un valore solo immobiliare. Non saremo noi a tranquillizzare questi merciai, non saremo noi ad invitare i cittadini ad accettare in silenzio l'asprezza del mercato, la precarietà dei redditi, i sovraffollamenti, le coabitazioni nonché l'attesa senza fine di una casa

popolare, in graduatorie che non si esauriscono mai.


I volontari del Coordinamento Asti-Est


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