Neanche morto !!
con questa espressione
l'assessore ha risposto alle sollecitazioni di chi gli chiedeva
l'applicazione dell'art.10 (riserve) della nuova legge regionale.
Quell'articolo, come è noto, attribuisce ai Comuni la facoltà di
riservare alle “emergenze abitative” fino al 50 % degli alloggi
disponibili su base annua. Il comma 5 dello stesso articolo
autorizza, in situazioni di emergenza abitativa di particolare
urgenza, la stipula di convenzioni provvisorie, “anche in deroga
all'art. 3 della legge regionale” (requisiti di accesso all'erp).
Questo strumento, secondario e complementare al primo (la % di
riserva) ha un carattere del tutto eccezionale, sia perché mette in
deroga l'articolo 3 (requisiti di accesso alla erp), sia perché
esclude il titolare dall'accesso ad eventuali bandi, sia perché la
convenzione provvisoria non è rinnovabile o prorogabile (a
differenza di quanto concedeva la vecchia legge). Usare solo il comma
5, come è stato ventilato dall'assessore nel corso della
discussione, mette solo in moto un guazzabuglio giuridico e
presuppone una emergenza abitativa assolutamente residuale.




