giovedì 7 dicembre 2017

PROCESSO ALLA POVERTA' E PENE SURREALI


PROCESSO ALLA POVERTA' E PENE SURREALI.
Considerando l'entità delle pene (tutte oltre un anno di reclusione, fino a due anni) è difficile non scorgere un accanimento del giudice, sia nei confronti dei militanti dell'associazione, sia nei confronti delle famiglie occupanti. Le azioni di di queste ultime sono state giudicate in astratto, secondo il profilo dettato dalla norma del c.p., dunque a prescindere dallo “stato di necessità” a cui le stesse famiglie erano assoggettate. Come risulta da un suo recente pronunciamento, persino la Suprema Corte, ammette che il bisogno di alloggio può determinare uno “stato di necessità” e dunque costituire una attenuante della pena. Il nostro giudice ha preferito semplificare. 
In questo fin troppo discutibile indirizzo giudicante, cancellato lo “stato di necessità” delle famiglie, sono venute di conseguenza le condanne inflitte ai militanti dell'Associazione (maggiori di quelle richieste dal pm). Nel giudizio, questi ultimi sono apparsi nel ruolo di astratti promotori dei più vari reati. A dispetto della istruttoria, che documentava un rapporto di solidarietà e di mutuo soccorso, tra Associazione e famiglie in “emergenza abitativa”, nonché un rapporto dialogico, che ha accompagnando il conflitto, tra Associazione, Asl, Enti pubblici.

  FONDO DI RESISTENZA   con i pregiudicati della ex Mutua SOMMA VERSATA A TUTT'OGGI     7300 e...